Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione
nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale
finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze
e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree
storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema
disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede
di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla
partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni
scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e'
espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame
conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e
oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalità
applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi
acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale
di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del
ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato
e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono
inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177
resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con<> la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico
espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono
stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni
scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario
di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze,
correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64,
comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle
vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi
scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a
mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento
eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di
specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila
affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo
siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione
primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto
l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal
seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono
partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo,
che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a
condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove
non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.