Legge 133/2008, Art. 16-17-66 sull'Università

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ClaPG
view post Posted on 30/10/2008, 19:35




Vi riporto in maniera integrale i 3 articoli della legge 133/2008 che riguardano l'università. Sono un po' lunghi, trovate in grassetto e sottolineati i concetti piu importanti. Dategli una letta se volete sapere di cosa parla questa legge, fatevi una vostra idea qualunque essa sia, senza basarvi su ciò ke vi viene detto, ma su ciò che effettivamente dice la legge.
Ricordo che questa legge è stata approvata il 6 Agosto 2008, il relativo decreto è stato fatto il 25 Giugno 2008.
Il Decreto tanto citato della Gelmini, già Legge, è il n.137, e lo trovate a questa pagina http://www.parlamento.it/leggi/decreti/08137d.htm
In questa discussione pero discutiamo della legge 133


Art. 16.


Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università


1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.


2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.


3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.


4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.


5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.


6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.


7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.


8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.


9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.


10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.


11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.


12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.


13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.


Art. 17.


Progetti di ricerca di eccellenza


1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e’ soppressa.


2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.


3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta l’attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.


4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.


5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 20 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.


Art. 66.


Turn over


1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.


2. All’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l’anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».


3. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.


4. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2008».


5. Per l’anno 2009 le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.


6. L’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e’ sostituito dal seguente: «Per l’anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e’ istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».


7. Il comma 102 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.


8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


9. Per l’anno 2012, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.


10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.


11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.


12. All’articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall’articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall’anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall’anno 2013».


13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e’ compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.


14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell’anno precedente.


 
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<<<Franz>>>
view post Posted on 30/10/2008, 23:52




no comment veramente... oligarchia, torneremo al medioevo, dove regnano i ricchi e si fa di tutto per tenere i "subordinati" nell'ignoranza...
 
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kami`
view post Posted on 31/10/2008, 11:21




8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

Non c'è bisogno di altro.
 
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ClaPG
view post Posted on 31/10/2008, 14:00




9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

xke partire prevenuti?
 
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<<<Franz>>>
view post Posted on 31/10/2008, 14:08




prevenuti no, ma all'erta sì, la storia insegna, almeno dovrebbe farlo...

concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Con questo direi che l'intervento del vigna non mi ricordo dove può essere considerato vero e proprio fumo...
 
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kami`
view post Posted on 31/10/2008, 14:19




Ci sono leggi che dovrebbero tutelare i prezzi dei libri da anni...eppure mi sembra che sotto i 280€ all'anno non si va no?
Non è prevenzione, è realtà.
Io vivo in questo mondo e lo sto provando sulla mia pelle, tu puoi tranquillissimamente pensarla in un altro modo.
 
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ClaPG
view post Posted on 31/10/2008, 14:30




citiamolo tutto il comma 13 dell'articolo 66...

13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma e’ compreso, per l’anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l’anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, e’ ridotta di 63,5 milioni di euro per l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per l’anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.


nn leggiamo solo quello che ci fa comodo... c'è scritto chiaramente che questi fondi vengono tolti all'assunzione del personale(vedi comma 7 e 9)...non vengono tolti alla ricerca o alle strutture.

nell'altra discussione avevo pure letto che secondo qualcuno all'università ogni 5 professori andati in pensione ne veniva assunto 1, ostacolando cosi la formazione di personale x la ricerca... ma dove lo avete letto??? bisogna essere obiettivi quando si dicono le cose...
 
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kami`
view post Posted on 31/10/2008, 15:09




Fagu ma tu non hai ancora capito che tra il dire e il fare....
 
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ClaPG
view post Posted on 31/10/2008, 15:16




no kami io ho capito ke bisogna essere oggettivi nel dire le cose...
 
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<<<Franz>>>
view post Posted on 31/10/2008, 18:54




bene, sottolineamolo pure, così il personale se la prende nel c**o, tanto sono solo poracci, i professori lasciamoli lì dove stanno e prendiamone 1 ogni 5 pensionati così ci saranno 2 prof per corso ahahah!!!
 
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ClaPG
view post Posted on 1/11/2008, 01:12




nn capisco xke continuare ad assumere ogni anno personale in eccesso...è veramente uno spreco
 
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<<<Franz>>>
view post Posted on 1/11/2008, 02:58




chiamasi problema della disoccupazione, se non assumi gente crei disoccupazione il che genera altri problemi... ripeto per l'ennesima volta, meglio lasciare le tasse ici così che i grandi possessori di immobili che hanno soldi anche nelle orecchie non si trovino agevolati ma paghino in base ai loro possedimenti, così come si dovrebbero pagare le tasse in base ai redditi... E guarda caso così i soldi tornano allo stato! non crediamo a bugie come "la casa è un bene primario per tutte le famiglie, agevoliamo le famiglie che vogliono metter su casa!" MAVVAFF...!!
 
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Vignadrum
view post Posted on 1/11/2008, 22:14




cmq ciro l'intervento del vigna diceva che i tagli erano del 3%... e quella cifra corrisponde al 3%...può essere 8mila supermilardi o 800milioni, va visto in proporzione a quanto è l'importo totale... mia madre ci lavora all'università e le circolari ufficiali che sono passate questo periodo dicono che è il 3%...non l'ho inventato io...
ciònonostante sono contrario ai tagli anche se minimi...ma va ricordato che il problema è che il 97% dei fondi vanno x pagare gli stipendi dei docenti dei millanta corsi di laurea. Il problema son loro (il 97x100) non solo il meno 3x100 del decreto.........
 
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<<<Franz>>>
view post Posted on 2/11/2008, 00:41




non so se lo sai ma anche mio padre lavora all'università e comunque una percentuale che aumenta di anno in anno non è solo del 3%!!! e togliessero sti maledetti corsi di laurea inutili e la finissero lì dannazione!
 
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kami`
view post Posted on 2/11/2008, 12:57




CITAZIONE (ClaPG @ 31/10/2008, 15:16)
no kami io ho capito ke bisogna essere oggettivi nel dire le cose...

Appunto, oggettivamente, se sei uno che vive in italia ed ha avuto genitori e nonni che ci hanno vissuto, dovresti sapere che l'italia è FAMOSISSIMA per il rispetto delle leggi, soprattutto dall'alto...
 
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14 replies since 30/10/2008, 19:35   121 views
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